OCCHIALI DA SOLE
Secondo la normativa vigente, gli occhiali da sole sono classificati quali "dispositivi di protezione individuale" di I categoria e cioè di uso non professionale.
Gli occhiali da sole sono, dispositivi di protezione semplice, destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (in particolare dai rischi dovuti alle radiazioni solari).
Devono, inoltre, avere anche la funzione di:
• limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore;
• avere lenti che non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà in condizioni di impiego prevedibili;
• Essere solide e leggere;
• Essere caratterizzate dal numero rappresentante il grado di protezione.
I rivenditori hanno l’obbligo per la vendita diretta al pubblico di corredare gli occhiali di marcatura CE e farli accompagnare da nota informativa (questa non deve assolutamente essere rimossa).
La nota informativa rilasciata dal fabbricante, deve indicare:
• la categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione)
• il tipo di filtro solare (es. fotocromatico, polarizzante o degradante)
• la classe ottica (1° o 2°, in base alla qualità ottica della lente)
• le istruzioni di impiego, pulizia e manutenzione
• denominazione e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea.
Diverso è il discorso per gli OCCHIALI DA VISTA E SOLE. Quegli occhiali cioè che oltre ad avere le lenti scure e proteggere dai raggi solari, correggono anche i difetti visivi. Questo argomento verrà trattato in un prossimo articolo.
Larghezza montatura
Di seguito la tabella delle dimensioni in millimetri della larghezza degli occhiali misurata internamente da asta a asta
S fino a 125 mm.
M fino a 133 mm.
L fino a 140 mm.
XL oltre 140 mm.
Invia la ricetta con Whatsapp al 3533130403
e ricevi un preventivo gratuito!
5 /5
5 /5
5 /5